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"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX ART. 148 DEL D.Lgsl.vo 42/2004, COSTITUITA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 24 DEL 18.12.2009, IN VIRTU' DELLA L.R. N. 20/2009. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Sindaco relazione sulla proposta e sul contenuto dello schema di convenzione, anche oggetto di approvazione.

Surano Emma chiede taluni chiarimenti in merito alla commissione ed in particolare alle modalità della sua costituzione. Viene chiarito che la Commissione verrà individuata per il tramite della consueta attività gestoria di competenza del soggetto responsabile, che provvederà ad acquisire e confrontare i curricula ed alle attività ulteriori tutte dovute.

Il Consigliere Coluccia pure spiega le modalità di costituzione. Surano afferma tuttavia che non ha risposto in modo esauriente alla sua richiesta.

 

 

Durante la discussione dell’argomento, alle ore 20,13, è entrato nella sala il Cons. De Vitis Giuseppe.

 

Dopo di ciò,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

·                   la Giunta dell’Unione dei Comuni di Andrano –Spongano – Diso , avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 7 ed 8 della Legge Regionale n° 20 del 7/10/2009 ad oggetto: “Norme per la pianificazione paesaggistica” con propria deliberazione n° 24 del 18/12/2009 dichiarata immediatamente eseguibile, ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.lgs 42/2004;

·                   la Regione Puglia con deliberazione adotta dalla Giunta Regionale nella seduta dell’11/01/2010 con il n° 8, ha attribuito la delega a svolgere le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica di cui al citato art. 7 della L.R. n° 20/09, ai Comuni che in forma singola o associata hanno istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, includendo anche l’Unione dei Comuni di Andrano – Spongano – Diso;

·                   occorre garantire, atteso l’iter seguito, la conservazione della delega già conferita all’Unione dei Comuni di Andrano, Diso, Spongano da parte della Regione Puglia, l’effettivo e snello funzionamento della Commissione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; preliminarmente prevedendone modalità di costituzione, regole di funzionamento, rapporti tra gli enti consorziati;

·                   si ritiene opportuno adottare uno schema convenzionale tra i tre Comuni aderenti per garantire lo svolgimento del servizio richiesto in modo ottimale e nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente di settore e per garantire efficienza, celerità ed economia procedimentale nelle dovute attività;

ED ATTESO CHE:

·                   i Comuni di Andrano - Spongano – Diso, conseguentemente ed in coerenza con tutto quanto sopra detto, intendono convalidare e rendere operativa la Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 18.12.2009 e posta a base della deliberazione n. 8 dell’11.01.2010 con la quale la G.R. Puglia ha loro attribuito la delega di cui all’art. 7 L.R. n. 20/2009.

·                   I medesimi Comuni intendono peraltro modificare la composizione della Commissione come innanzi istituita, disciplinandone altresì il relativo funzionamento sulla base dei punti principali stabiliti nello schema di convenzione appositamente redatto, condiviso ed approvato, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

·                   Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/00;

Con voti: FAVOREVOLI n. 14;  CONTRARI:  Nessuno;  ASTENUTI:  Nessuno, espressi per alzata di mano;   

DELIBERA

1) di convalidare e rendere operativa la Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 18.12.2009 e posta a base della deliberazione n. 8 dell’11.01.2010 con la quale la G.R. Puglia ha attribuito ai Comuni costituiti in Unione di Andrano - Spongano - Diso la delega di cui all’art. 7 L.R. n. 20/2009;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione contenente la modifica della composizione della Commissione, nonché la disciplina del relativo funzionamento;

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della medesima convenzione;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito in ragione delle necessità di garantire al più presto il funzionamento a regime della commissione di che trattasi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, visto l’esito unanime e favorevole dell’apposita votazione palese, che ha condotto al seguente risultato: voti FAVOREVOLI n. 14;  CONTRARI:  Nessuno;  ASTENUTI:  Nessuno, espressi per alzata di mano.

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI ANDRANO - SPONGANO - DISO

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELLA DELEGA EX ART. 7 L.R. N. 20/09

 

L’anno 2010, il giorno _________ del mese di ________________, in ________, presso la Sede Municipale del Comune di ___________

TRA

- il COMUNE di ANDRANO, rappresentato ____________

- il COMUNE di SPONGANO, rappresentato ___________

- il COMUNE di DISO, rappresentato __________________

PREMESSO

- che ……………..

- che …………….

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1

1. I Comuni di Andrano, Spongano e Diso stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, la delega ex art. 7 L.R. n. 20/09, loro attribuita dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 8 dell’11.01.2010, secondo la vigente normativa di settore nonché i principi di seguito riportati.

Art. 2

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 8 L.R. Puglia n. 20/09, in forma associata tra i Comuni di Andrano - Spongano – Diso.

2. La formazione ed il funzionamento della Commissione sono demandati ad un Responsabile che all’uopo verrà individuato e designato dalla Giunta dell’Unione, la quale provvederà a definire la durata dell’incarico e l’aspetto economico del rapporto. Le attività di tale soggetto incaricato si riferiscono agli adempimenti di natura gestoria attinenti le procedure di reperimento dei professionisti componenti la Commissione ed all’adozione delle norme di funzionamento della stessa, attraverso l’adozione, con propria determinazione, di un complesso normativo; tenendo anche conto delle indicazioni ed i contenuti di cui ai seguenti articoli.

Il Responsabile di cui sopra è qualificato altresì Segretario della Commissione, essendo legittimato e curando la trasmissione, al Responsabile dell’Ufficio Comunale preposto al rilascio del permesso di costruire, dei pareri espressi dalla Commissione stessa e del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, cui è legittimato il Responsabile di cui al successivo art. 3 ultima parte. Cura inoltre le ipotesi di sostituzione dei componenti la Commissione nelle ipotesi di cui al successivo art. 4 punto 4.

 

Art. 3

1. Ai sensi dell’ art. 8 L. R. n. 20/2009:

a) la Commissione è composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale (co. 2);

b) i componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa anche il Responsabile dell’Ufficio cui è demandato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma senza diritto di voto (co. 3). Tale Responsabile tuttavia deve comunque essere persona diversa dal responsabile comunale titolare del potere di rilascio del permesso di costruire per cui dovrà disciplinarsi, quanto appunto alla figura del Responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, una sua necessaria sostituzione (anche prevedendosi una turnazione tra i vari Responsabili degli enti aderenti), una volta verificata la circostanza dell’ipotesi di coincidenza delle competenze di cui appena sopra.

Art. 4

1. Ai sensi della deliberazione G.R. Puglia 24.11.2009 n. 2273, recante indirizzi operativi ai fini dell’attribuzione della delega relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, i componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’Amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello Unico per l’Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.

2. Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.  Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionale attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere. In tali ipotesi, peraltro, il componente che si astiene farà risultare tale circostanza al Segretario della Commissione, il quale provvederà a sostituirlo con altro componente supplente non incompatibile.

5. Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione locale per il paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5

1. La Commissione dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso è costituita da 3 componenti tecnici stabili e tre supplenti, secondo le procedure ed attività stabilite dal Responsabile/Segretario di cui all’art. 2 punto 2.

2. La durata della carica nella Commissione è stabilita in 3 anni, rinnovabile una sola volta.

3. I componenti della Commissione decadono nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La Commissione si riunisce ordinariamente con cadenza bisettimanale  ovvero quando lo richieda un Responsabile degli Uffici titolari del procedimento; le riunioni non sono pubbliche. Il Responsabile di cui al precedente art. 2 punto 2, nelle norme di funzionamento della Commissione, potrà tuttavia prevedere differenti tempistiche di convocazione e/o riunione in ragione del rispetto di esigenze di celerità e speditezza nella valutazione dei progetti, ovvero di sintesi per la trattazione di più progetti in unica seduta e, in generale, di economicità procedimentale.

5. La Commissione avrà un Presidente eletto in seno alla Commissione stessa, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono conferite alla figura di cui al precedente art. 2 punto 2.

6. Le sedute avranno validità con la presenza di almeno 3 componenti.

7. Ai componenti spetterà un corrispettivo per seduta ovvero per numero di pratiche, secondo disposizioni che saranno disciplinate dalla Giunta dell’Unione.
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GIOVEDÌ 25 MARZO 2010
Nr 11-2010.doc

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