LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 159/RG del 22.05.2006;
TENUTO CONTO delle note Comunali:
- Prot. n. 12191/08 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- Prot. n. 10711/09 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- Prot. n. 12696/09 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
VISTA la deliberazione G.C. n. 2 del 15.1.2010 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
CONSIDERATO:
- che dopo i diversi sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico e tenuto conto delle note dell’Ufficio di Ragioneria con le quali si chiedeva alla Sig.ra Antonazzo Lolita – Amministratrice della Soc. “Il Chiostro” subentrata nella gestione del Parco attrezzato, di corrispondere le annualità mancanti relative all’affitto della predetta struttura;
- che detta Società non dava esito positivo alle note sopra richiamate;
TENUTO CONTO che il Comune riteneva in un primo momento di adempiere alla facoltà di cui all’art. 5 del contratto per la risoluzione del medesimo;
DATO ATTO che la risoluzione in controversia del contratto avrebbe necessitato di tempi lunghi e di incertezza nell’esito;
VISTE le richieste della controparte di cui alla nota in data 7 maggio 2010 (Prot. Com/le n. 5555) da parte della predetta Società;
TENUTO CONTO che lo stato della struttura necessita di interventi di riparazione e di rimessa in pristino al fine di garantire la corretta fruizione della stessa struttura;
TENUTO CONTO che da un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico si è potuto riscontrare l’effettivo stato di degrado di parte importante della struttura;
CONSIDERATO:
- che con nota del 21 maggio 2010 la Società “Il Chiostro” chiedeva un incontro al Comune al fine di proporre una soluzione bonaria del contratto in essere anche per evitare lunghi e inutili contenzioni ai quali da parte sua la scrivente Società non si sarebbe sottratta;
- che in data 25 maggio 2010 previo accordo con la controparte avveniva il sopralluogo dell’U.T.C. con perizia peritale riguardante il valore dei mobili presenti nella struttura di proprietà del concessionario, il quale intende lasciare alla proprietà comunale detti mobili;
ACCERTATA la consistenza di detti mobili e il loro valore economico tenuto anche conto dello stato di usura degli stessi si addiveniva concordemente con la Società ad una proposta di transazione extra-giudiziale il cui schema fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che, comprende la cessione delle strutture dei mobili presenti nel chiostro bar di modo che gli stessi siano parte sostanziale della futura gara di affidamento consegnando l’immobile bar completo di ogni bene strumentale al fine di agevolarne l’apertura per l’imminente stagione estiva;
TENUTO CONTO che il valore dei mobili che la ditta il Chiostro intende lasciare ad uso del Comune è stata stimata dall’U.T.C. in €. 15.000,00 circa e che di contro i canoni richiesti dal Comune e non ancora corrisposti da parte della ditta ammontano a circa 10.000 Euro;
VISTO che la transazione intende compensare secondo lo schema dare-avere le rispettive richieste;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON Voti unanimi favorevoli palesemente espressi,
D E L I B E R A
1) di approvare l’allegato schema di transazione ritenuto conveniente per il Comune al fine di evitare lungaggini, incertezze e costi di un eventuale contenzioso e tenuto conto che il valore dei mobili lasciati in uso del Comune è superiore all’ammontare dei canoni arretrati richiesti da parte dello stesso.
2) Di dare indicazioni all’Ufficio Tecnico, preso atto della risoluzione di cui sopra, di indire una nuova procedura di affidamento della struttura secondo i criteri di economicità e convenienza per l’Amministrazione e tenuto presente che la ditta subentrante nella gestione dell’impianto dovrà farsi carico comunque dei costi totali di rimessa in pristino delle strutture ludiche.
3) Di stabilire che fino al subentro del nuovo gestore la ditta il Chiostro potrà continuare a gestire l’impianto e comunque non oltre la data di scadenza naturale del contratto, entro la stessa quindi l’ufficio predisposto dovrà attivarsi per completare le procedure del nuovo affidamento.
4) Di ritenere favorevole la composizione degli interessi reciproci previsti nello schema di transazione
5) Di dichiarare la presente deliberazione, previa successiva e distinta votazione, unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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