Comune di Diso
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TITOLO I - Principi fondamentali e disposizioni generali
Art. 1 (Autonomia statutaria)

Il Comune di Diso è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i princìpi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e retto dal principio di sussidiarietà.
Il Comune è ente democratico che crede nei princìpi europeistici, della pace e della solidarietà, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
Art. 2 (Funzioni e finalità)

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico di ogni cittadino e della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune, al fine di assicurare gli interessi della comunità rappresentata e di sostenerne lo sviluppo, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
riconoscere il pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune, promuovendo e favorendo modelli organizzativi e strumentali che valorizzino l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
promuovere e sostenere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate, anche attraverso l'assicurazione di servizi fondamentali agli anziani, ai minori, ai minori a rischio, ai portatori di handicap ed ai tossicodipendenti;
promuovere e sostenere la realizzazione di un sistema integrato di servizi, anche attraverso l'ausilio delle famiglie e delle formazioni sociali, per l'inserimento alla vita attiva dei giovani e per l'inserimento ed il reinserimento degli svantaggiati;
tutelare la vita umana, la persona e la famiglia; valorizzare socialmente la maternità e la paternità, anche assicurando sostegno, tramite i servizi socio-educativi, alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli;
garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
promuovere una cultura di pace e di cooperazione internazionale, la cultura di accoglienza, di tolleranza e di integrazione razziale;
promuovere iniziative concrete per dare piena attuazione alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia;
promuovere iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità, per il superamento d’ogni discriminazione tra i sessi;
valorizzare e promuovere attività culturali e sportive, quali strumenti che favoriscono la crescita delle persone e la socializzazione giovanile ed anziana;
promuovere nei cittadini e nella comunità un’adeguata cultura della legalità;
promuovere e favorire ogni iniziativa a garantire la sicurezza dei cittadini;
tutelare, conservare, valorizzare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali del territorio, anche tramite iniziative di relazioni intercomunali a livello nazionale ed internazionale;
sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
promuovere e favorire la funzione sociale dell'iniziativa economica;
promuovere iniziative-sostegno al cittadino, all'impresa, alla comunità per la conoscenza ed il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalle misure nazionali e dell'Unione europea dirette a far partecipare la comunità all’effettiva realizzazione dell'Unione europea politica, culturale, economica e delle conoscenze.
promuovere ed attuare un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali e commerciali.
realizzare piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, del P.d.F. e del P.R.G.
attuare un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguata ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardoalle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
Art. 3 (Programmazione e forme di cooperazione)

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.
Favorisce l’Associazionismo e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione dei cittadini alle attività produttive.
Promuove e gestisce aree attrezzate per l’insediamento di imprese industriali, artigianali e commerciali nel rispetto dei P.I.P. e delle aree commerciali, nonché lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressivo delle tradizioni locali.
Attua interventi a difesa del suolo e della tutela idrogeologica e per quanto di propria competenza attua la disciplina per la difesa e la gestione della fauna selvatica sia migratoria che stanziale.
Assicura la pianificazione territoriale, la viabilità ed il traffico. Garantisce, inoltre, la protezione delle aree naturali,dei parchi e dei giardini, tutale il patrimonio forestale ed in particolare la macchia mediterranea e si attiva nel sottoporre a vincolo e recupero aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico e ad istituire zone a verde pubblico nel perimetro urbano.
Il Comune, inoltre, esercita delle funzioni amministrative nelle materie che non risultano attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte di leggi statali o regionali.
Art. 4 (Territorio e sede comunale)

Il territorio del Comune di Diso, confinante con i Comuni di: Spongano–Ortelle–Andrano–Castro, si estende per Kmq 11,56.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Municipio.
Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5 (Albo Pretorio)

Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Le deliberazioni degli organi collegiali, le determinazioni e tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione sono affissi, all'albo per la durata di 15 giorni, salvo espresse e specifiche disposizioni diverse.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
Art. 6 (Stemma e gonfalone)

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di: COMUNE DI DISO – Provincia di Lecce.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale di colore azzurro con al centro lo stemma: “Arma d’azzurro all’agnello pasquale d’argento, con la testa in maestà sostenente una bandiera bifida dello stesso, crociata di rosso, l’asta di nero terminante a croce, sviluppata prima a sinistra poi terminante con le punte a destra. L’agnello è passante su una pianura erbosa di verde.“
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.


TITOLO II - Organi elettivi
Art. 7 (Organi)

Sono organi dei Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
Art. 8 (Consiglio Comunale)

Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità e determina l'indirizzo politico-amministrativo, di cui esercita il controllo.
Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, la composizione numerica, le modalità di elezione, la durata in carica, i motivi di cessazione, le ineleggibilità ed incompatibilità, le supplenze e surrogazioni, sono disciplinate dalla legge.
Art. 9 (Competenze e attribuzioni)

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dal Decreto Legislativo 267/2000 e da altre leggi, come esplicitate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento disciplinante il suo funzionamento, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.
Gli atti fondamentali approvati dal Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari aviazione da svolgere.
Art. 10 (Sessioni e convocazioni)

L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data stabilita.
Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme dei regolamento.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubblicizzate attraverso adeguate forme di comunicazione.
Art. 11 (Deliberazioni)

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, le deliberazioni concernenti persone, nel caso venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'attività da questa svolta.
Il Consiglio delibera validamente in sedute di seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Sindaco ovvero chi presiede in quel momento il Consiglio dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi che hanno proceduto alla stesura ed alla presentazione della proposta stessa, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabili dal regolamento.
I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco, ovvero da chi ha presieduto la seduta, e dal Segretario.
Art. 12 (Prima seduta)

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 13 (Linee programmatiche di mandato)

Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
l consiglieri hanno il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. La facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione, degli interventi previsti.
Art. 14 (Commissioni consiliari)

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, ovvero Commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni ordinarie con previsione di scioglimento automatica delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.
Art. 15 (Attribuzioni delle Commissioni)

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi dei Consiglio al fine di favorire un migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
Art. 16 (Consiglieri)

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dal D. Lgs. n° 267/2000.
I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 17 (Decadenza per la non partecipazione al Consiglio)

Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo consiliare. A tal fine il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 18 (Gruppi consiliari)

I consiglieri si costituiscono in gruppo secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Nelle more della designazione dei capigruppo questi sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, con esclusione del candidato Sindaco.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 19 (Giunta Comunale)

La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'attività di governo del comune e compie gli atti di governo che, ai sensi di legge, non siano riservati al consiglio ovvero che, ai sensi della legge o dello Statuto non rientrino nelle competenze del Sindaco.
La Giunta invia periodicamente al Consiglio una relazione sull'attività svolta, e comunque almeno due volte nel corso dell'anno.
La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
propone al consiglio i regolamenti;
approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
approva gli accordi di contrattazione decentrata;
decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
approva il PEG, ovvero il Piano delle risorse e degli obiettivi.
Art. 20 (Nomina della giunta)

Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Oltre ai casi di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino alla proclamazione del Sindaco successivo.
Art. 21 (Composizione della Giunta)

La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non può essere superiore a sei così come stabilito dalla normativa vigente.
Gli assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili alla carica di consigliere in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
Nella composizione della Giunta è opportuno prevedere un’adeguata presenza di entrambi i sessi, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 22 (Sindaco)

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed aria esecuzione degli atti, è componente e presidente del Consiglio e della Giunta.
Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione della carica.
Il Sindaco nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al Consiglio pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.”.
Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 23 (Sindaco e attribuzione di amministrazione)

Il Sindaco:
nomina e revoca gli assessori, tra cui il vicesindaco, ed i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale;
ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
coordina l'attività degli Assessori;
impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
ha facoltà di delega;
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge secondo le competenze;
adotta i provvedimenti di nomina del Segretario comunale, dei Direttore Generale e dei Responsabili dei servizi ;
determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
Art. 24 (Sindaco e sue attribuzioni di vigilanza)

Il Sindaco:
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituti e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta.
Art. 25 (Sindaco e sue attribuzioni di organizzazione)

Il Sindaco:
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e riunisce il Consiglio comunale.
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, ove istituita, secondo la disciplina regolamentare;
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla leggi;
propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
ha potere di delega generale o parziale sulle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al primo consiglio utile.
Art. 26 (il Vice-sindaco)

Il vicesindaco è nominato dal Sindaco unicamente alla Giunta.
Sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o d’impedimento temporaneo, nonché di sospensione dalla funzione.


TITOLO III - Organizzazione e strutture
Art. 27 (Princìpi generali)

Il Comune di Diso adotta uno schema organizzativo capace di corrispondere dinamicamente al programma amministrativo ed agli indirizzi generali approvati dagli organi elettivi e di governo.
Lo schema organizzativo, nel quadro del principio di distinzione e di raccordo tra direzione strategica e direzione operativa e funzionale, si pone a fondamento delle azioni da rivolgere alle persone e alle famiglie, al cittadino ed alle imprese e al territorio, per realizzare pienamente la missione del Comune nella "cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo della comunità rappresentata".
Art. 28 (Organizzazione degli Uffici e del Personale)

Il Comune disciplina, con appositi atti normativi, amministrativi e gestionali e secondo i principi di autonomia, responsabilità, funzionalità, flessibilità, efficacia, efficienza ed economicità, la configurazione dell'assetto generale dell'Ente-organigramma, la delineazione delle professionalità-dotazione organica- le posizioni organizzativi, l'articolazione interna degli uffici e dei servizi, le responsabilità e i ruoli organizzativi.
Le strutture organizzativi s’identificano per lo scopo e le finalità che le caratterizzano ovvero per le tipologie di servizi, processi e di relazioni con gli utenti.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e nell'ottica del lavoro per progetti ed obiettivi e si articolano in unità operative e in strutture più ampie, cosi come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi.
I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze della comunità, adeguando costantemente la propria azione ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità, promuovendo, attraverso l'apposita “carta dei servizi", la responsabilità dell'utente a fruire compiutamente dei propri diritti e rafforzando il senso civico di appartenenza alla comunità nel rispetto della fruizione dei servizio medesimo.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze complessive e generali dei cittadini.
Il Comune, nell’organizzazione e gestione del personale, tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati integrativi ai sensi delle norme in materia.
Art. 29 (Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

Il Comune attraverso apposito Regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare, le attribuzione e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, tra questi e il direttore generale, ove nominato, e gli organi di governo.
Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il risultato; agli incaricati di funzione dirigenziale, spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente e congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica contabile secondo i principi di responsabilità e professionalità. A tal fine dovrà disciplinare il sistema di valutazione e controllo strategico e dei risultati, nonchè quello di regolarità amministrativa e contabile. Il regolamento inoltre potrà prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, quale supporto al loro esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Art. 30 (Diritti e doveri dei dipendenti)

I dipendenti comunali, inquadrati secondo categorie in conformità alla disciplina sullo stato giuridico, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della comunità locale.
Essi sono titolari del trattamento economico fondamentale, rapportato al contratto individuale di lavoro sottoscritto come stabilito dalla legge, dal Nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti degli Enti locali e dagli accordi collettivi nazionali e del trattamento accessorio, collegato agli istituti contrattuali, alle strategie proprie dell'Amministrazione ed agli eventuali incarichi di funzioni e compiti attribuiti dall'Amministrazione medesima, secondo le modalità previste da norme e dai regolamenti.
Ciascun dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi, di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile nei confronti del Responsabile dell'Ufficio e/o del Servizio in cui opera, nonché nei confronti del direttore generale, del Segretario e degli Organi di governo, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento, la progressione orizzontale e verticale dei dipendenti, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 31 (Responsabili con funzione dirigenziale)

Sono Responsabili con funzione dirigenziale i dipendenti con i requisiti previsti dall'apposito Regolamento e nominati formalmente tali dal Sindaco. Ad essi, fermo restando le direttive e gli atti di indirizzo del Sindaco, dell'Assessore di riferimento e le indicazioni del Segretario comunale, ovvero del Direttore generale, ove nominato, è attribuita completa autonomia di decisione e scelta delle risorse assegnate. Detta autonomia viene esercitata:
nell'amministrazione delle risorse assegnate secondo il piano annuale dal competente organo,
nell'organizzazione degli uffici e del lavoro delle strutture assegnate,
nella gestione del personale assegnato, anche per quanto riguarda la promozione della formazione o dell'addestramento professionale, la valutazione quali-quantitativa, della prestazione,
nell'acquisizione dei beni e dei servizi strumentali necessari. Essi sottoscrivono le proposte da sottoporre agli organi dell'amministrazione comunale, asseverando il proprio parere tecnico di fattibilità. Sottoscrivono inoltre tutti gli atti con rilevanza interna e gli atti a rilevanza esterna nell'ambito della propria competenza.
Gli atti di determinazione dei Responsabili con funzione dirigenziale sono pubblicati all'albo pretorio, secondo le medesime procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi collegiali.
Art. 32 (Incarichi di Responsabilità con funzione dirigenziale)

Il Sindaco nomina i Responsabili, attribuisce e definisce le funzioni dirigenziali nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e secondo la disciplina definita dal Regolamento degli Uffici e dei servizi: l'attribuzione di tale nomina è temporanea ed è revocabile, secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.
La copertura dei posti di Responsabili con funzione dirigenziale può aver luogo mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito Regolamento.
Art. 33 (Collaborazioni esterne)

Il Regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 34 (Direttore generale)

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri fissati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Direttore generale dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni limitrofi, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
Il Direttore generale, cosi nominato, dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.
Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza tra i Responsabili con funzione dirigenziale, i quali ne rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
Il regolamento di organizzazione disciplina nel dettaglio le funzioni del Direttore generale e i rapporti tra esso ed il Segretario comunale.
Quando non risulta stipulata la convenzione, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Art. 35 (Segretario Comunale)

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti dell'apposito albo.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai Contratti nazionali di lavoro di comparto.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto, ai regolamenti.
Il Segretario comunale partecipa con funzione consultiva e d’assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme con il Sindaco.
Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale dei Comitato Regionale di controllo .
Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e la mozione di sfiducia.
Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente St